Biometria
Dal 14 settembre 2015 tutti i richiedenti di età di 12 anni e più di un visto Schengen tipo C dovranno presentarsi personalmente per la consegna dei documenti ed effettuare contestualmente il rilevamento delle impronte digitali (le impronte delle dieci dita verranno rilevate digitalmente). Le impronte digitali, rilevate presso le Rappresentanze Diplomatiche oppure i centri visti, verranno conservate e rimarranno disponibili nei 59 mesi successivi per eventuali ulteriori richieste di visto per qualsiasi paese aderente allo spazio Schengen.
Dal 11 gennaio tutti i richiedenti di età di 12 anni e più di visti nazionali D dovranno presentarsi nel Centro visti personalmente per effettuare il rilevamento delle impronte digitali. Si prega di notare che i dati biometrici non sono intercambiabili con quelli forniti per i visti C. Non verranno archiviati. Ciò significa che tutti i richiedenti del visto D dovranno presentarsi personalmente e fornire i dati biometrici ogni volta richiedendo un visto D o un nuovo visto C dopo un visto D.
Alcune categorie di richiedenti sono tuttavia esenti dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali:
1) I bambini di età inferiore ad anni dodici;
2) Le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle;
3) I Capi di Stato o di Governo ed i membri dei Governi nazionali, accompagnati dalle/dai consorti, i membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai Governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in visita ufficiale;
4) I Sovrani e altri importanti membri di una casa reale quando sono invitati dai Governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in visita ufficiale.
Vi informiamo che richiedendo i visti tipo C nei casi seguenti il richiedente deve venire personalmente all’ufficio del Centro visti per presentare documenti e fornire le sue impronte digitali:
- il cambio del passaporto;
- il cambio della cittadinanza, nome o cognome e/o loro traslitterazione rispetto al passaporto precedente;
- il rifiuto del rilascio di un visto Schengen se le impronte digitali non erano state fornite per visti Schengen precedenti durante gli ultimi 59 mesi.
Nei casi sopraddetti, i documenti non possono essere accettati da un rappresentante autorizzato.
Si prega di notare che il Consolato Generale d’Italia si riserva il diritto di richiedere nuovamente le impronte digitali di richiedenti che hanno superato la procedura di dattiloscopia in qualsiasi ufficio della rappresentanza dei Paesi dell’Accordo di Schengen negli ultimi 59 mesi per i visti tipo C anche per visti tipo D.
Le impronte digitali devono essere fornite SOLTANTO presso l’ufficio del Centro visti dove i documenti erano stati presentati.
Vi informiamo che dal il 2 gennaio tutti i richiedenti di età 12 anni e più di visti nazionali D dovranno presentarsi nel Centro visti personalmente per effettuare il rilevamento delle impronte digitali. Si prega di notare che i dati biometrici non sono intercambiabili con quelli forniti per i visti C. Non verranno archiviati. Ciò significa che tutti i richiedenti del visto D dovranno presentarsi personalmente e fornire i dati biometrici ogni volta richiedendo un visto D o un nuovo visto C dopo un visto D.