Home page  >  Documenti per Mosca > Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto

Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto

Modalità e requisiti per l’ingresso in Italia dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto (art. 27 comma 1 lettera q-bis e comma sexies del Dlg 286/98).

Gentili richiedenti!
Si prega di notare che bisogna presentare due copie uguali e complete di documenti necessari!

1. Definizione

Si tratta di cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98.

Il “nomade digitale” è lo straniero che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro autonomo/nomade digitale.

Il “lavoratore da remoto” è lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il datore di lavoro o il committente potrà avere la Sede legale in Italia oppure all’estero. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro subordinato/lavoratore da remoto.

2. Requisiti e condizioni per il rilascio validi per entrambe le tipologie di visto:

  • I visti in parola potranno avere una durata fino a 365 gg. Nel caso in cui il soggiorno sia superiore ai 90 giorni, i visti verranno emessi al di fuori delle quote del “decreto flussi” (art. 3 comma 4 del Dlg 286/98 – Testo Unico sull’immigrazione che raccoglie la disciplina dei flussi migratori diretti in Italia).

  • Nel caso di ingresso di nomade digitale, non è richiesto il nulla osta provvisorio della Questura ai sensi dell’articolo 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.

  • Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non è richiesto il nulla osta al lavoro del SUI.

All’atto della presentazione della domanda di visto sia i nomadi digitali che i lavoratori da remoto devono dimostrare di:

a) essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98;

b) disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263 euro e incrementato fino a 11.362 in presenza del coniuge e di 516 per ogni figlio a carico);

c) disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

d) disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

e) avere un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto a) “lavoratore altamente qualificato” il richiedente dovrà dimostrare alternativamente:

i. Il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

ii. Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 per l’esercizio di professioni regolamentate.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto Il richiedente dovrà pertanto produrre copia della suddetta attestazione.

iii. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da autorità pubblica nel paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, enti pubblici competenti, enti previdenziali, ecc.):

- dati identificativi dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera o ha operato;

- la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente);

- copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);

- attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all’interno dell’impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.

iiii. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La documentazione di cui ai punti i) ii) e iiii), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all’originale), dopo essere stata legalizzata dal Consolato Generale o apostillata dalle competenti autorità corredata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale.

In particolare, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, di cui al punto 1, in luogo della Dichiarazione di Valore è possibile presentare l’attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Solo i lavoratori da remoto dovranno presentare:

f) il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di alta qualificazione (articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). L’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT (33.500 euro circa) e disponibile al seguente link:

http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&viewmetadata=1&lang=it&QueryId=12006)

g) una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati attinenti all’immigrazione clandestina.

3. Visto per i familiari

Ai familiari (coniuge e figli minori) potrà essere rilasciato un visto per motivi familiari previa ricezione del previsto Nulla Osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

4. Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui il visto abbia una durata inferiore ai 90 giorni.

Ai fini della domanda di permesso di soggiorno lo straniero deve esibire la documentazione in originale presentata al momento della richiesta del visto vidimata dal Consolato Generale.

Si prega di notare che TRANNE  I DOCUMENTI SUDETTI bisogna presentare come sempre:

- Formulario di richiesta di visto dipende dal tipo di visto. Continua…
Durante la prenotazione dell’appuntamento attraverso il sito per la richiesta del visto tipo C il formulario sarà compilato automaticamente.
Per trovare il formulario della richiesta del visto tipo D cliccare
qui.

Fotografia recente in formato tessera Continua…

Passaporto  con validità superiore di almeno 3 mesi alla scadenza del visto richiesto.
Fotocopia del passaporto stesso e di eventuali passaporti precedenti (pagine con dati personali e tutte le pagine con timbri o visti). Continua…

Passaporto nazionale (originale e copia della pagina con una foto e della pagina con la registrazione)

- Consenso al trattamento dei dati personali Continua…

 

L’elenco dei documenti ulteriori per i cittadini stranieri è disponibile su link.

Si prega di  trovare informazioni nella sezione Informazioni importanti prima di presentare i documenti.

Vi informiamo che  oltre ai diritti consolari i servizi del Centro Visti e i servizi complementari (se sono necessari) devono essere pagati.

Il Consolato Generale d’Italia si riserva il diritto di chiedere eventuali integrazioni di documentazione.