Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto
Visto per “Nomadi digitali” e Lavoratori da remoto”
Il visto per “Nomadi digitali” e “Lavoratori da remoto” si rivolge a cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98.
Il visto è destinato ai cosiddetti “Nomadi digitali”, ovvero agli stranieri che svolgeranno attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto o ai “Lavoratori da remoto”, ossia a coloro che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgeranno attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Si rammenta che anche ai cittadini di Paesi terzi inseriti nell’allegato II del regolamento UE 2018/1806 dovranno richiedere il visto per “Nomadi digitali” o “Lavoratori da remoto”.
Come richiedere il visto
Le domande vanno presentate esclusivamente tramite questo VMS. L’esame delle domande può richiedere fino a 90 giorni per i “Lavoratori da remoto” e 120 per i “Nomadi digitali”. Una domanda incompleta potrebbe essere rifiutata o comportare tempi di trattazione più lunghi.
Il giorno dell’appuntamento sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- Modulo di domanda debitamente compilato e firmato; Continua
- Un passaporto valido (e una copia) che soddisfi i seguenti criteri: Continua
- la validità deve essere di almeno tre mesi in più rispetto al visto richiesto;
- deve contenere almeno due pagine vuote;
- deve essere stato rilasciato negli ultimi 10 anni;
- Una foto a colori formato passaporto, sfondo bianco, datata meno di 6 mesi, Dimensioni: 35 mm di larghezza × 45 mm di altezza (3,5 × 4,5 cm). Risoluzione: Almeno 600 dpi per garantire nitidezza. Formato: A colori (no bianco e nero o seppia) (vedi specifiche); Continua
- Originale e copia del passaporto interno con registrazione di residenza nella Circoscrizione di San Pietroburgo: San Pietroburgo, Regione di Leningrado, Veliky Novgorod e Regione di Novgorod, Vologda e Regione di Vologda, Arkhanghelsk e Regione di Arkhangelsk, Pskov e Regione di Pskov, Murmansk e Regione di urmansk, Petrozavodsk e Repubblica di Carelia in corso di validità; Continua
- Copia di eventuali precedenti visti Schengen o di tipo “D”;
- All’atto della presentazione della domanda di visto sia i “Nomadi digitali” che i “lavoratori da remoto” dovranno dimostrare:
- di essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98. A tal fine, il richiedente deve dimostrare documenti che attestino:
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Il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018.
Il titolo di studio, qualora sia stato conseguito in un paese extra UE, deve essere esibito in originale e munito di Apostilla. Inoltre, alla presentazione della domanda di visto, va altresì allegata la dichiarazione di Valore del suddetto titolo da richiedere all’Ufficio Legalizzazioni di questo Consolato Generale (https://conssanpietroburgo.esteri.it/ru/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/dichiarazioni-di-valore-in-loco/) o in alternativa potrà essere presentata una Dichiarazione di Comparabilità rilasciata da CIMEA (https://www.cimea.it/EN/). I suddetti documenti vanno presentati in duplice copia semplice e in originale, quest’ultimo verrà restituito all’interessato;
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Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate.
Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto, il richiedente dovrà pertanto produrre originale o copia semplice della suddetta attestazione;
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Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante.
Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):
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Dati identificativi dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera o ha operato;
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La posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente);
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Copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
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Attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all’interno dell’impresa e indicazione delle date di inizio e fine rapporto.
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Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Si attira l’attenzione dei richiedenti che la documentazione di cui ai punti i, ii e iiii, rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE, deve essere presentata in originale (o copia conforme all’originale notarile) munita di Apostilla e tradotta in lingua italiana, la cui traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente per territorio (anche di tutta questa documentazione (di cui ai punti i, ii e iiii), dopo le suddette procedure, ne andrà presentata assieme agli originali, anche una copia semplice.
In particolare, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, di cui al punto 1, in luogo della Dichiarazione di Valore è possibile presentare l’attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA (https://www.cimea.it/EN/) (in originale e in copia semplice).
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- Di disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria che, attualmente, è pari a 8263 (ottomila duecento sessantatré €), e incrementato fino a 11.362 (undicimila trecento sessantadue €) in presenza del coniuge e di 516 (cinquecento sedici €) per ogni figlio a carico);
- Di disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
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Di disporre di una idonea sistemazione alloggiativa in Italia. A tal fine gli interessati. i “Nomadi digitali” e i “Lavoratori da remoto”, questa deve essere dimostrata;
- solo da un contratto di locazione debitamente registrato o tramite l’esibizione di un contratto di acquisto (due copie semplici e originale, quest’ultimo verrà restituito all’interessato).
- Di avere un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.
- di essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98. A tal fine, il richiedente deve dimostrare documenti che attestino:
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I “lavoratori da remoto” dovranno inoltre presentare:
7.1. Il contratto di lavoro subordinato o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in originale e in copia semplice);.
L’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT (33.500 eurocirc) e disponibile cliccando qui;
7.2. una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’articolo 22, comma 5- bis, del Testo Unico (in originale e in copia semplice).
7.3. Copia di una prenotazione confermata di viaggio (volo/treno/bus);
7.4. Pagamento dei diritti consolari.
- Consenso al trattamento dei dati personali For details
Visto per i familiari
Ai familiari (coniuge e figli minori) potrà essere rilasciato un visto per motivi familiari previa ricezione del previsto Nulla Osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo di residenza del titolare del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui il visto abbia una durata inferiore ai 90 giorni.
Ai fini della domanda di permesso di soggiorno lo straniero deve esibire la documentazione in originale presentata al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatica consolare.
Se necessario il Consolato Generale può richiedere documenti aggiuntivi e/o un colloquio personale. La presentazione di tutti i documenti richiesti non garantisce l’ottenimento di un visto. Le informazioni sopra menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si accetta alcuna responsabilità per le conseguenze di tali cambiamenti.